Pensione Quota 100: Sono un insegnante di scuola
primaria. Ho 66 anni a febbraio 2019 e 41 anni di contributi a fine
dicembre 2019. Vorrei accedere alla pensione con quota 100.
Quanto dell’importo netto della pensione perderò visto che anticiperei di 5 mesi rispetto all’eta’ anagrafica (67 anni)? Ringrazio sperando in una sollecita risposta visto l’enorme interesse del quesito per tanti.
Cordialmente. PS: mi e’ stato detto il 25%.
Quindi, la penalizzazione, se così la vogliamo chiamare, consiste nell’anticipo pensionistico e sulla stima che potrebbe essere l’assegno pensionistico lavorando qualche anno in meno.
Quanto dell’importo netto della pensione perderò visto che anticiperei di 5 mesi rispetto all’eta’ anagrafica (67 anni)? Ringrazio sperando in una sollecita risposta visto l’enorme interesse del quesito per tanti.
Cordialmente. PS: mi e’ stato detto il 25%.
Pensione Quota 100: penalizzazione?
Abbiamo più volte ribadito che la pensione quota 100 non è penalizzante. La differenza sull’assegno pensionistico è dovuta al minor rapporto di contributi e età pensionabile. Per aderire alla quota 100 è richiesta un’età anagrafica di 62 anni e minimo 38 anni di contributi, mentre per la pensione di vecchiaia sono richiesti 67 anni di età, per l’anticipata 42 e 10 mesi per gli uomini, per le donne 41 e 10 mesi, indipendentemente dall’età.Quindi, la penalizzazione, se così la vogliamo chiamare, consiste nell’anticipo pensionistico e sulla stima che potrebbe essere l’assegno pensionistico lavorando qualche anno in meno.
Calcolo assegno pensionistico con il sistema misto
La pensione quota 100 è calcolata come la pensione anticipata, con il sistema misto. A seguito della riforma Dini, il sistema di calcolo della pensione si differenzia in base all’anzianità maturata al 31 dicembre 1995, precisamente:- Per chi aveva maturato almeno 18 anni di contribuzione si applica il tradizionale criterio retributivo (ora limitato all’anzianità acquisita sino al 31 dicembre del 2011), legato agli stipendi degli ultimi anni;
- per chi aveva meno di 18 anni di contributi, il criterio utilizzato è il misto. Il calcolo viene effettuato retributivo per l’anzianità maturata sino al 1995 e contributivo per i periodi di attività successivi;
- per i nuovi assunti dal primo gennaio 1996, si applica invece il solo criterio contributivo.
Nessun commento:
Posta un commento