Le sentenze si odiano; le sentenze si amano. Non importa.
L’importante è che si rispettino. Partendo da questa condizione
necessaria prima di innescare qualsivoglia dibattito, possiamo far luce
su ciò che scaturirà dalla recente sentenza della Consulta. Anche al
costo di peccare nel sostenere una presunzione di terzietà degli organi
giurisdizionali. La sentenza in questione ha evidenziato un vizio di
costituzionalità nel blocco dell’adeguamento delle pensioni
all’inflazione (indicizzazione) previsto nel decreto D.L. 6 dicembre
2011, n. 201, meglio conosciuto come “Salva Italia”. Tale blocco
interessava le pensioni tre volte superiori al limite previsto dall’Inps
(1443 euro). Le restituzioni potrebbero gravare pesantemente sui conti
pubblici appena promossi dal vaglio europeo. Le cifre per ora sono solo
stimate: si aggirerebbero intorno agli 85 euro al mese per un totale di
13 mld. Non di certo cifre irrisorie. E allora cosa si fa in uno Stato
democratico? Si iniziano a mettere in discussione le tempistiche di
attuazione delle sentenze di quello che, in un sistema giuridico
gerarchico, dovrebbe essere il vertice dell’apparato giurisdizionale. Un
dibattito non estraneo alla storia italiana: durante la prima
Repubblica, infatti, ci si chiese se le norme di carattere
economico-sociale poste all’interno del testo costituzionale avessero
efficacia effettiva o fossero meramente programmatiche. La risposta fu
che le norme costituzionali hanno valore giuridico e diretta
applicabilità.
Vedendo alcuni operatori politici struggersi di fronte all’interrogativo sulla tempistica di attuazione del rimborso, la Corte si è subito affrettata a precisare: “Le sentenze della Corte che dichiarano la illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge producono la cessazione di efficacia della norma stessa dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”. Tutto ciò appare inequivocabilmente ovvio: essendo la Costituzione una fonte sovraordinata,qualsiasi legge o atto avente forza di legge contrario ai suoi principi deve essere espunto dall’ordinamento. Non è d’accordo l’onorevole Zanetti (Scelta Civica): “Restituire l’indicizzazione ai redditi più alti sarebbe immorale”. E’ proprio vero: a volte la moralità e la legalità non coincidono affatto. Ma a quel punto, cosa fare? Quale sarà la via da seguire?
Quei soldi dovranno essere restituiti, questo per ora è fuori discussione. Spetterà all’esecutivo stabilire le forme ed i modi più consoni. Anche ipotizzando una restituzione a rate, il flusso in uscita dalle casse dell’erario dovrà pur sempre esserci. Quello che potrebbe essere visto come un colpo di reni della sovranità giuridica rischierebbe di essere osteggiato dalle forme di esecutivo all’interno dell’Unione europea. L’art. 10 della Costituzione, infatti, vede al suo interno un limite implicito all’inserimento nel nostro ordinamento di norme di Diritto internazionale generalmente riconosciute: esse non devono essere in antinomia con i nostri principi costituzionali (ad esempio l’equità). Se la sentenza non venisse applicata lo scenario potrebbe sfiorare (con le dovute proporzioni in termini di sangue versato) quello cileno, con il bastone usato come vincolo esterno a livello politico ed economico (l’intero sistema antecedente al 73′ venne smantellato e sostituito con i principi accademici monetaristi). Sovranità e costituzionalità sarebbero non solo due reciproci sinonimi, ma anche due reciproche parti lese. Sta di fatto che. nel caso l’ostracismo internazionale al rimborso dovesse presentarsi, avremo modo di vedere due diversi aspetti interessanti: come reagirà il governo Renzi (ovvero se la nostra fermezza negli Affari Esteri non si ferma alla Mogherini); inoltre, l’inizio di un contrasto a livello puramente giuridico e non più solo economico sulle politiche economiche che siamo invitati ad adottare.
Vedendo alcuni operatori politici struggersi di fronte all’interrogativo sulla tempistica di attuazione del rimborso, la Corte si è subito affrettata a precisare: “Le sentenze della Corte che dichiarano la illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge producono la cessazione di efficacia della norma stessa dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”. Tutto ciò appare inequivocabilmente ovvio: essendo la Costituzione una fonte sovraordinata,qualsiasi legge o atto avente forza di legge contrario ai suoi principi deve essere espunto dall’ordinamento. Non è d’accordo l’onorevole Zanetti (Scelta Civica): “Restituire l’indicizzazione ai redditi più alti sarebbe immorale”. E’ proprio vero: a volte la moralità e la legalità non coincidono affatto. Ma a quel punto, cosa fare? Quale sarà la via da seguire?
Quei soldi dovranno essere restituiti, questo per ora è fuori discussione. Spetterà all’esecutivo stabilire le forme ed i modi più consoni. Anche ipotizzando una restituzione a rate, il flusso in uscita dalle casse dell’erario dovrà pur sempre esserci. Quello che potrebbe essere visto come un colpo di reni della sovranità giuridica rischierebbe di essere osteggiato dalle forme di esecutivo all’interno dell’Unione europea. L’art. 10 della Costituzione, infatti, vede al suo interno un limite implicito all’inserimento nel nostro ordinamento di norme di Diritto internazionale generalmente riconosciute: esse non devono essere in antinomia con i nostri principi costituzionali (ad esempio l’equità). Se la sentenza non venisse applicata lo scenario potrebbe sfiorare (con le dovute proporzioni in termini di sangue versato) quello cileno, con il bastone usato come vincolo esterno a livello politico ed economico (l’intero sistema antecedente al 73′ venne smantellato e sostituito con i principi accademici monetaristi). Sovranità e costituzionalità sarebbero non solo due reciproci sinonimi, ma anche due reciproche parti lese. Sta di fatto che. nel caso l’ostracismo internazionale al rimborso dovesse presentarsi, avremo modo di vedere due diversi aspetti interessanti: come reagirà il governo Renzi (ovvero se la nostra fermezza negli Affari Esteri non si ferma alla Mogherini); inoltre, l’inizio di un contrasto a livello puramente giuridico e non più solo economico sulle politiche economiche che siamo invitati ad adottare.
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