Uno degli aspetti più ambigui ed insidiosi della nuova disciplina delle
intercettazioni introdotta con il decreto legislativo n. 216 del 2017,
riguarda la ridefinizione dei rapporti tra pubblico ministero e organi
di polizia nella selezione delle conversazioni rilevanti per le
indagini.
L’attuale normativa prevede che il pubblico ministero
può procedere all’ascolto personalmente (articolo 267, comma 4, c.p.p.)
oppure avvalendosi, come sua longa manus, di un ufficiale della polizia
giudiziaria al quale l’articolo 268 c.p.p. attribuisce il compito
meramente esecutivo di trascrivere anche sommariamente il contenuto
delle comunicazioni intercettate, senza operare alcuna selezione.
Tali
trascrizioni, in gergo definite brogliacci, vengono quindi esaminate
dal pubblico ministero al quale è attribuito dalla legge il potere di
individuare le comunicazioni rilevanti per le indagini.
La nuova
disciplina, che entrerà in vigore il prossimo 25 luglio, attribuisce
invece agli ufficiali di polizia giudiziaria il potere di selezionare le
comunicazioni rilevanti, stabilendo per essi il divieto di trascrivere,
anche in modo sommario, le comunicazioni o conversazioni a loro
giudizio irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l’oggetto che per i
soggetti coinvolti, nonché di quelle sempre a loro giudizio parimenti
non rilevanti, che riguardano dati personali definiti sensibili dalla
legge.
L’articolo 268 bis c.p.p. di nuovo conio stabilisce
inoltre che gli ufficiali di polizia giudiziaria non solo devono
omettere di trascrivere le conversazioni da essi ritenute irrilevanti,
ma devono altresì omettere in tali casi qualsiasi indicazione
sull’identità delle persone dialoganti e sull’oggetto delle loro
conversazioni. Nel verbale delle operazioni devono essere indicate
soltanto la data, l’ora e il dispositivo su cui la registrazione è
intervenuta.
Per evitare che a causa di tale modalità di
trascrizione delle conversazioni intercettate, che determina il totale
oscuramento di quelle ritenute irrilevanti dalle forze di polizia, il pm
sia privato di ogni potere di autonoma e successiva valutazione sulla
rilevanza o meno delle predette conversazioni, un altro articolo della
nuova disciplina (articolo 267, comma 4, c.p.p. come modificato),
prevede che gli ufficiali di polizia giudiziaria devono provvedere a
trasmettere al pubblico ministero “annotazioni” contenenti una sintesi
delle conversazioni da essi non ritenute rilevanti e la cui trascrizione
è stata omessa.
In tal modo viene conseguito un triplice scopo:
1) mantenere integro il ruolo di dominus del potere di indagine e di
valutazione del materiale probatorio esclusivamente in capo al pubblico
ministero, il quale sulla base di tali annotazioni delle forze di
polizia viene messo in grado di conoscere anche il contenuto sommario
delle conversazioni di cui è stata omessa la trascrizione perché
ritenute irrilevanti dalla polizia giudiziaria, operando eventualmente
una valutazione difforme di rilevanza; 2) garantire ai difensori, ai
quali pure è attribuito il diritto di esaminare le annotazioni, di
individuare eventuali conversazioni scartate dalla polizia giudiziaria
ed invece aventi a loro giudizio rilevanza processuale per i propri
assistititi, chiedendone così la successiva trascrizione al giudice; 3)
garantire il diritto alla privacy dei terzi o degli stessi indagati in
quanto la nuova normativa prevede che le “annotazioni” sul contenuto
delle conversazioni ritenute irrilevanti siano coperte dal segreto e
custodite presso un archivio riservato del pubblico ministero unitamente
alle registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono (articolo 89
bis delle norme di attuazione), senza che i difensori possano estrarne
copia essendo loro attribuito solo il diritto di esaminarle, così come
ad essi è attribuito solo il diritto di ascoltare le conversazioni
intercettate ritenute irrilevanti ma non il diritto di avere copia delle
registrazioni.
A causa dell’ambigua formulazione della norma
sulle annotazioni, il ministero della Giustizia nella relazione
illustrativa del decreto legislativo n. 216 del 2017, ha invece fornito
l’indicazione che tale norma deve essere interpretata nel senso che gli
ufficiali di polizia giudiziaria non hanno l’obbligo di informare
sistematicamente il pubblico ministero con apposite annotazioni sul
contenuto di tutte le conversazioni da essi ritenute irrilevanti e
dunque radicalmente omissate, ma solo nei casi in cui essi nutrano il
dubbio se si tratti di conversazioni rilevanti o meno e quindi se
procedere alla loro trascrizione. Tale interpretazione riduttiva sposta
l’asse del potere selettivo delle conversazioni rilevanti per le
indagini a favore delle forze di polizia, che così vengono abilitate a
stabilire autonomamente quali tra quelle da essi ritenute irrilevanti
siano meritevoli di essere sottoposte o meno al vaglio del pubblico
ministero.
Si tratta di un’interpretazione che oltre a non avere
una base testuale nella lettera della norma, non appare
costituzionalmente orientata ponendosi in contrasto con i principi
costituzionali di cui agli articoli 112, 104, 24 e 111 che sanciscono
rispettivamente l’obbligatorietà dell’azione penale, l’indipendenza e
autonomia della magistratura da ogni altro potere, l’inviolabilità del
diritto alla difesa in ogni stato e grado del procedimento, l’attuazione
della giurisdizione mediante il giusto processo: principi tutti che
verrebbero sacrificati sull’altare del diritto alla privacy di cui
all’art. 15, con un evidente sbilanciamento nel contemperamento dei
valori che appare tanto più irragionevole ove si consideri che il regime
di segretezza assicurato alle annotazioni è pienamente idoneo a
garantire pure quest’ultimo diritto.
Ove venisse seguita
l’indicazione ministeriale il pubblico ministero verrebbe infatti
privato, a favore delle forze di polizia, della pienezza del
potere-dovere di operare una autonoma valutazione di tutte le risultanze
processuali acquisite, nessuna esclusa, ivi comprese quelle a favore
della persona sottoposta ad indagini, obbligo quest’ultimo imposto
espressamente dall’articolo 358 del c.p.p. solo a carico del pubblico
ministero e non anche a carico delle forze di polizia. Verrebbe inoltre
pregiudicata l’effettività del diritto di difesa, essendo evidente che i
difensori in assenza di annotazioni che riguardino tutte le
conversazioni ritenute irrilevanti e dunque non trascritte, verrebbero
privati di una indispensabile bussola per orientarsi nell’individuare
quelle per essi rilevanti e dunque da trascrivere. In assenza delle
annotazioni, l’unica alternativa, impraticabile, sarebbe quella di
procedere personalmente al riascolto di migliaia di ore di
intercettazioni a volte protrattesi per lunghi mesi su varie decine di
soggetti.
Purtroppo l’interpretazione riduttiva del ministero è
stata fatta propria da alcuni procuratori della Repubblica i quali hanno
già emanato direttive agli organi di polizia e ai magistrati dei loro
uffici con ricadute sul piano degli equilibri generali che si profilano
tanti più gravi quanto più tale interpretazione dovesse divenire
maggioritaria.
Poiché, come accennato, la nuova normativa entrerà
in vigore solo il prossimo 25 luglio, è bene assumere consapevolezza
che sul terreno dell’interpretazione e dell’applicazione pratica della
nuova normativa si giocherà nei prossimi mesi una partita di grande
rilevanza istituzionale il cui esito è destinato ad incidere anche sulla
latitudine dei poteri di indagine e di acquisizione delle prove del
pubblico ministero nel settore del contrasto alla criminalità mafiosa e
terroristica.
Infatti in tale strategico settore, la rilevanza
delle conversazioni intercettate ai fini delle indagini non viene
valutata solo in relazione all’oggetto e ai soggetti coinvolti nel
singolo procedimento penale nel quale sono disposte le intercettazioni,
ma anche con riferimento ad altri procedimenti penali pendenti presso la
stessa Procura della Repubblica e in tutte le altre procure italiane
sedi di direzioni distrettuali antimafia e di dipartimenti
antiterrorismo.
Conversazioni ritenute irrilevanti in un
procedimento instaurato per traffico di droga presso la Procura di
Milano possono rivelarsi rilevantissime per un procedimento per omicidio
alla Procura di Palermo e per un procedimento per misure di prevenzione
patrimoniali alla Procura antimafia di Torino. Gli esempi concreti
tratti dalla quotidianità della prassi operativa potrebbero essere
migliaia.
L’obbligo della circolazione delle informazioni,
eredità preziosa del metodo Falcone, finalizzato ad evitare il pericolo
di dispersione di risultanze processuali irrilevanti nel procedimento in
cui sono state acquisite, ma rilevanti in altri procedimenti, è sancito
dall’articolo 102 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (codice
antimafia) e viene realizzato mediante l’inserimento costante dei flussi
informatici di tutte le indagini concernenti reati in materia di mafia
nelle banche dati logiche delle singole procure distrettuali antimafia,
consultabili non solo dai magistrati di quelle procure ma anche dal
Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nell’ambito della banca
dati nazionale condivisa gestita dalla Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo quale prezioso supporto per il proficuo svolgimento della
sua funzione di coordinamento.
Tale metodo di lavoro si è reso
sinora possibile grazie all’attuale disciplina normativa delle
intercettazioni che ha consentito di popolare costantemente le banche
dati con le trascrizioni ed i brogliacci di tutte le intercettazioni
eseguite nelle varie procure distrettuali italiane, trascrizioni che
riguardano tutte le conversazioni sia quelle immediatamente rilevanti
per il procedimento in cui sono state disposte sia quelle irrilevanti
per quel procedimento ma potenzialmente rilevanti per altri
procedimenti.
A seguito della entrata in vigore della nuova
disciplina normativa sulle intercettazioni, tale metodo di lavoro potrà
essere mantenuto solo se gli ufficiali di polizia giudiziaria oltre a
trascrivere le conversazioni da essi ritenute rilevanti con esclusivo
riferimento al procedimento in cui sono state disposte, redigeranno
sistematicamente annotazioni per tutte le altre conversazioni da essi
ritenute irrilevanti in quel procedimento ma che potrebbero avere grande
rilevanza in altri procedimenti di cui essi non possono e non debbono
avere cognizione.
Se invece dovesse affermarsi l’interpretazione
secondo cui gli ufficiali di polizia giudiziaria possono omettere
completamente non solo di trascrivere ma anche di annotare per il
successivo controllo da parte del pubblico ministero, tutte o gran parte
delle conversazioni da essi ritenute non rilevanti per quel singolo
procedimento, si verificherebbe la dispersione di un enorme patrimonio
informativo di cui non resterebbe traccia documentale, con gravi
ricadute negative per l’efficacia del contrasto alla mafia ed al
terrorismo.